DOMANDE
FREQUENTI
- Che cosa è l'ECM?
- Quanti crediti devono essere
conseguiti nel triennio 2014-2016?
- Chi è esonerato dall'obbligo di
conseguire ECM?
- Sono ammesse assenze durante la
partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?
- I professionisti della sanità con lavoro part-time
devo comunque acquisire il totale dei crediti?
- Un docente può rinunciare ai crediti in qualità di relatore
per acquisire quelli di discente?
- Come vengono rilasciati crediti
ECM ai docenti e ai relatori di un evento accreditato?
- Quanti crediti ECM è possibile conseguire per ogni
corso a distanza (FAD)?
- Gravidanza ed esonero dal conseguimento crediti
Che cos'è l'ECM.
L'ECM (Educazione Continua in Medicina) è un programma nazionale
predisposto dal Ministero della Salute per il riconoscimento istituzionale
della formazione professionale in ambito sanitario. Dal gennaio 2002 è
diventato un percorso obbligatorio per tutto il personale sanitario che
opera sul territorio nazionale, medico e non medico, dipendente o libero
professionista, operante nella sanità sia pubblica sia privata.
Gli eventi formativi previsti dal programma ECM riguardano l'aggiornamento
professionale e/o manageriale e si dividono in attività formative
residenziali (che si svolgono in strutture fisiche) e formative a distanza
(per via telematica).
L'elaborazione del programma ECM è stata affidata a una Commissione
Nazionale per la Formazione Continua, che valuta e accredita gli eventi
formativi secondo quanto disposto dal programma ECM.
Gli eventi di ECM vengono organizzati e gestiti dai provider, accreditati a
questo scopo dal Ministero della Salute. Tutti i soggetti, sia privati sia
pubblici, possono essere provider, purché siano dotati dei requisiti
stabiliti dal Ministero e non ricadano nei casi di incompatibilità per
conflitto di interesse, come stabilito dal D. Lgs.
229/99 - TORNA SU -
Quanti crediti devono essere acquisiti
nel triennio 2014-2016?
L'Agenas con determina
della CNFC del 17 Luglio 2013, ha annunciato la conferma che nel
corso del triennio 2014-2016 ogni operatore sanitario deve acquisire 150
crediti formativi secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo
22,5 e massimo 67,5 per ogni anno) per un totale di 150 nel triennio
2014-2016. Al netto delle riduzioni derivanti da esenzioni e/o esoneri. Il
professionista sanitario può discostarsi del 50% dall’obbligo formativo
annuale. Possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche
parte dei crediti già acquisiti negli anni precedenti, secondo il seguente
schema:
- 15
crediti nel triennio attuale se il professionista sanitario ha
acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio precedente
- 30 crediti nel triennio
attuale se il professionista sanitario ha acquisito da 51 a 100
crediti nel triennio precedente
- 45 crediti nel triennio
attuale se il professionista sanitario ha acquisito da 101 a 150
crediti nel triennio precedente
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Chi è esonerato dal
conseguimento dei crediti ECM?
• Il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di
formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di
specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento
scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del
MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio
2000;
• Il personale sanitario che frequenta corso di formazione specifica in
medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli;
• Il personale sanitario che frequenta corsi di formazione complementare
es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio
dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale;
• Il personale sanitario che frequenta corsi di formazione e di
aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno
1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il
periodo di formazione (anno di frequenza);
• I soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della
gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione
obbligatoria), e successive modificazioni;
• I soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento
del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni;
Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà
della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.
L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo
(anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono
assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che: nel caso
in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni,
l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il
periodo di assenza risulta maggiore. - TORNA
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Sono ammesse assenze
durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo
aziendale?
Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM è
necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del
100 per cento rispetto alla durata complessiva dell'evento formativo
residenziale. - TORNA SU -
I professionisti della
sanità con lavoro part-time devo comunque acquisire il totale dei crediti?
la partecipazione alle attività di formazione continua è un requisito
indispensabile per lo svolgimento della professione. -
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Un docente può rinunciare
ai crediti in qualità di relatore per acquisire quelli di discente?
No, i docenti non possono conseguire i crediti formativi in qualità di
discenti partecipando ad attività formative nelle quali effettuano attività
di docenza. - TORNA SU -
Come vengono rilasciati
crediti ECM ai docenti e ai relatori di un evento accreditato?
I docenti e i relatori in eventi o progetti formativi aziendali accreditati
ai fini ECM hanno diritto a 2 crediti formativi per ogni ora
effettiva di docenza. I crediti possono essere acquisiti solo in
considerazione delle ore effettive di lezione; i crediti non possono essere
frazionati o aumentati in ragione di un impegno inferiore o superiore ai
sessanta minuti (per esempio, un'ora e trenta minuti di lezione dà diritto
a due crediti formativi; una lezione di quaranta minuti non può essere
presa in considerazione, né è possibile cumulare frazioni di ora per
docenze effettuate in eventi diversi). - TORNA SU -
Quanti crediti ECM è
possibile conseguire per ogni corso a distanza (FAD)?
L'Agenas ha annunciato la conferma che nel corso
del triennio 2014-2016 si può acquisire il 100% crediti ECM con la
formazione a distanza. - TORNA SU -
Gravidanza ed esonero dal
conseguimento crediti.
Le gestanti soggette a formazione ECM, in quanto soggetti che usufruiscono
delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge
30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive
modificazioni, sono esentate dall'obbligo formativo. L'esonero dall'obbligo
di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo in cui i soggetti
interessati usufruiscono della astensione obbligatoria.
Qualora l'astensione interessi un intero anno, nel caso il periodo fosse a
cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà
quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Eventuali crediti
percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione
per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero
vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente. - TORNA SU -
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