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DOMANDE FREQUENTI

  1. Che cosa è l'ECM?
  2. Quanti crediti devono essere conseguiti nel triennio 2014-2016?
  3. Chi è esonerato dall'obbligo di conseguire ECM?
  4. Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?
  5. I professionisti della sanità con lavoro part-time devo comunque acquisire il totale dei crediti?
  6. Un docente può rinunciare ai crediti in qualità di relatore per acquisire quelli di discente?
  7. Come vengono rilasciati crediti ECM ai docenti e ai relatori di un evento accreditato?
  8. Quanti crediti ECM è possibile conseguire per ogni corso a distanza (FAD)?
  9. Gravidanza ed esonero dal conseguimento crediti

Che cos'è l'ECM.
L'ECM (Educazione Continua in Medicina) è un programma nazionale predisposto dal Ministero della Salute per il riconoscimento istituzionale della formazione professionale in ambito sanitario. Dal gennaio 2002 è diventato un percorso obbligatorio per tutto il personale sanitario che opera sul territorio nazionale, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità sia pubblica sia privata.
Gli eventi formativi previsti dal programma ECM riguardano l'aggiornamento professionale e/o manageriale e si dividono in attività formative residenziali (che si svolgono in strutture fisiche) e formative a distanza (per via telematica).  
L'elaborazione del programma ECM è stata affidata a una Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che valuta e accredita gli eventi formativi secondo quanto disposto dal programma ECM.
Gli eventi di ECM vengono organizzati e gestiti dai provider, accreditati a questo scopo dal Ministero della Salute. Tutti i soggetti, sia privati sia pubblici, possono essere provider, purché siano dotati dei requisiti stabiliti dal Ministero e non ricadano nei casi di incompatibilità per conflitto di interesse, come stabilito dal D. Lgs. 229/99  - TORNA SU -

Quanti crediti devono essere acquisiti nel triennio 2014-2016?
L'Agenas con determina della CNFC del 17 Luglio 2013, ha annunciato la conferma che nel corso del triennio 2014-2016 ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 22,5 e massimo 67,5 per ogni anno) per un totale di 150 nel triennio 2014-2016. Al netto delle riduzioni derivanti da esenzioni e/o esoneri. Il professionista sanitario può discostarsi del 50% dall’obbligo formativo annuale. Possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche parte dei crediti già acquisiti negli anni precedenti, secondo il seguente schema:

- 15 crediti nel triennio attuale se il professionista sanitario ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio precedente 
30 crediti nel triennio attuale se il professionista sanitario ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio precedente 
45 crediti nel triennio attuale se il professionista sanitario ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio precedente
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Chi è esonerato dal conseguimento dei crediti ECM?
• Il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
• Il personale sanitario che frequenta corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
• Il personale sanitario che frequenta corsi di formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
• Il personale sanitario che frequenta corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
• I soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
• I soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni;
Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che: nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.   - TORNA SU -

Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?
Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100 per cento rispetto alla durata complessiva dell'evento formativo residenziale.  - TORNA SU -

I professionisti della sanità con lavoro part-time devo comunque acquisire il totale dei crediti?
la partecipazione alle attività di formazione continua è un requisito indispensabile per lo svolgimento della professione.  - TORNA SU -

Un docente può rinunciare ai crediti in qualità di relatore per acquisire quelli di discente?
No, i docenti non possono conseguire i crediti formativi in qualità di discenti partecipando ad attività formative nelle quali effettuano attività di docenza.  - TORNA SU -

Come vengono rilasciati crediti ECM ai docenti e ai relatori di un evento accreditato?
I docenti e i relatori in eventi o progetti formativi aziendali accreditati ai fini ECM hanno diritto a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza. I crediti possono essere acquisiti solo in considerazione delle ore effettive di lezione; i crediti non possono essere frazionati o aumentati in ragione di un impegno inferiore o superiore ai sessanta minuti (per esempio, un'ora e trenta minuti di lezione dà diritto a due crediti formativi; una lezione di quaranta minuti non può essere presa in considerazione, né è possibile cumulare frazioni di ora per docenze effettuate in eventi diversi).  - TORNA SU -

Quanti crediti ECM è possibile conseguire per ogni corso a distanza (FAD)?
L'Agenas ha annunciato la conferma che nel corso del triennio 2014-2016 si può acquisire il 100% crediti ECM con la formazione a distanza.  - TORNA SU -

Gravidanza ed esonero dal conseguimento crediti.
Le gestanti soggette a formazione ECM, in quanto soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni, sono esentate dall'obbligo formativo. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo in cui i soggetti interessati usufruiscono della astensione obbligatoria.
Qualora l'astensione interessi un intero anno, nel caso il periodo fosse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.  - TORNA SU -

 







 


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